Calore

Contratto Servizio Energia

Il contratto EPC (Energy Performance Contract) nasce nel quadro degli interventi di risparmio energetico ed uso razionale dell’energia, di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n.10, nonché dalle norme di gestione del riscaldamento dei fabbricati, di cui al DPR 26 agosto 1993, n.412, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e 29 dicembre 2006 n. 311 e con particolare riferimento all‘art.1, comma 1, lett. P e ripreso nel DLgs 30 maggio 2008, n° 115 articolo 16 e Titolo III “Disposizioni finali” allegato II, allo scopo di fornire al Comune Socio, beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell’edificio.

Nel rispetto delle vigenti Leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell‘ambiente, Ates, provvedendo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, stipula con il Comune un contratto denominato Servizio Energia, in riferimento anche alla circ. 273/98E del Ministero delle Finanze.

In centrale termica viene installato un contatore di calore che svolge il compito di misurare la quantità di energia termica utilizzata dal Comune.

Il Comune non acquisterà più il combustibile, ma solo l’energia termica che effettivamente consumerà e quindi avrà tutto l’interesse a sfruttare meno energia possibile a parità di comfort percepito. E si doterà pertanto di tutti quei sistemi che gli permetteranno di ridurre le dispersioni di energia e di ottimizzare l’utilizzo dell’energia acquistata: ad esempio sistemi di termoregolazione.

D’altra parte Ates avrà tutto l’interesse a produrre l’energia richiesta dal Comune Socio, utilizzando la minore quantità di materia prima possibile (sarà, infatti Ates ad acquistare il combustibile), e migliorerà l’efficienza della centrale termica, valuterà l’utilizzo di pannelli solari termici, ecc.

In questo modo si innesca un circuito in cui tutti sono interessati a risparmiare energia, riducendo in maniera considerevole le emissioni di sostanze inquinanti immesse in atmosfera.

 

Comuni che hanno aderito al servizio

Trezzo sull’Adda

Trezzo sull’Adda

Socio dal 2008

Vaprio d’Adda

Vaprio d’Adda

Socio dal 2008

Pozzo d’Adda

Pozzo d’Adda

Socio dal 2008

Grezzago

Grezzago

Socio dal 2008

Orio al Serio

Orio al Serio

Socio dal 2013

Busnago

Busnago

Socio dal 2013

Canonica d’Adda

Canonica d’Adda

Socio dal 2014

Capriate San Gervasio

Capriate San Gervasio

Socio dal 2014

Trezzano Rosa

Trezzano Rosa

Socio dal 2015

Brusaporto

Brusaporto

Socio dal 2015

Grassobbio

Grassobbio

Socio dal 2016

Calcinate

Calcinate

Socio dal 2016

Pessano con Bornago

Pessano con Bornago

Socio dal 2016

Cambiago

Cambiago

Socio dal 2017

Cologno Monzese

Cologno Monzese

Socio dal 2017

Senago

Senago

Socio dal 2018

San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese

Socio dal 2019

Cusano Milanino

Cusano Milanino

Socio dal 2020

Bresso

Bresso

Socio dal 2021

Cosa prevede il contratto

Nessuna sorpresa nei costi.

L’individuazione di una quota fissa annuale di manutenzione e conduzione dell’impianto (quota C2f) che comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno della centrale termica e le operazioni di manutenzione ordinaria relativa agli impianti termici e di climatizzazione invernale all’interno dell’immobile.

L’individuazione di una quota variabile (quota C2v) sulla base dei consumi di calore che saranno registrati mediante apposito contatore di calore posto in centrale termica: i consumi di calore saranno suddivisi per ogni singolo appartamento e per le parti comuni.

Una quota C1 di ammortamento di eventuali interventi di miglioramento dell’efficienza energetica o del confort che fossero ritenuti necessari dal cliente o che Ates potrà proporre a seguito di valutazioni specifiche relative all’immobile ed ai consumi.

Tali interventi vengono finanziati inizialmente da Ates che fattura periodicamente per tutta la durata del contratto una piccola quota. Tale quota risulta in genere inferiore o uguale al risparmio ottenuto dal cliente a seguito dell’intervento effettuato e pertanto risulta economicamente vantaggiosa o a costo zero per lo stesso. Naturalmente al termine del contratto i benefici economici dell’intervento rimangono a totale vantaggio del Cliente.

L’intestazione delle utenze (contatore gas) da parte di Ates; il contatore/i relativo/i al gas per cucina restano a carico del Cliente.

L’assunzione da parte di Ates del ruolo “terzo responsabile” dell’esercizio e della manutenzione, così come previsto da:

  • art. 1, comma 1, lett. O
  • art. 11, comma 1, di cui al D.P.R. 412-93,

dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 nr. 192, 29 dicembre 2006 nr. 311 e ripreso nel DLgs 30 maggio 2008, nr. 115 articolo 16.

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